IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978,
recante l'approvazione di modelli di bilancio degli  enti  e  imprese
che  esercitano  le  assicurazioni,  in  attuazione  dell'art.  3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 giugno 1950 di approvazione di
nuovi  modelli   di   bilancio   per   l'Istituto   nazionale   delle
assicurazioni;
  Vista  la  domanda  in data 14 ottobre 1988 dell'Istituto nazionale
delle  assicurazioni,  con  sede  in   Roma,   intesa   ad   ottenere
l'autorizzazione  a  compilare  il  proprio  bilancio  utilizzando  i
modelli, i relativi allegati nonche' i moduli approvati con il citato
decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978;
  Vista  la lettera in data 27 dicembre 1988, n. 823586, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
  Considerato  che  l'adozione da parte dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni della  modulistica  utilizzata  dalle  imprese  private
consente  un controllo su basi uniformi sia degli importi iscritti in
bilancio sia delle rilevazioni statistiche;
  Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza predetta;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,  con  sede in Roma, e'
autorizzato a redigere il proprio bilancio utilizzando i  modelli,  i
relativi   allegati  nonche'  i  moduli  approvati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica
14 dicembre 1978.